Ammessa, in determinati casi, la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso per motivi di lavoro subordinato.
Il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, motivato con l’accertamento dell’insussistenza del rapporto lavorativo, non costituisce atto vincolato e pertanto non può omettersi la preliminare comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Condizione per il rilascio del permesso di soggiorno CE è, fra l’altro, che lo straniero disponga, da almeno cinque anni, di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.
La revoca della carta di soggiorno disposta successivamente alla data di scadenza dell’obbligo di recepimento della Direttiva 2003/109/CE, e prima del suo recepimento da parte italiana, non deve sottostare ai limiti ed alle garanzie poste dalla norma europea in quanto la stessa non presenta i connotati propri di una norma self-executing.
Le condanne riportate in un periodo anteriore alla modifica del D.Lgs. 286/98, introdotta dalla legge n. 189/2002, non costituiscono motivo automaticamente ostativo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 286/98, nella parte in cui sottopone a pena chiunque compia «atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente».
Non è richiesta la verifica della condizione di reciprocità per riconoscere il diritto al risarcimento del danno in favore dei familiari stranieri, residenti all’estero, del lavoratore straniero deceduto in Italia a seguito di incidente.
Per beneficiare della protezione sussidiaria, non occorre fornire la prova di essere interessati in modo diretto e personale da una minaccia grave qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso nel Paese o nella regione di provenienza raggiunga livelli particolarmente elevati.
Articolo 19, comma 2 lettera d), del d.lvo. 286/98 e successive modificazioni. Conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in motivi familiari. Risposta quesito.
Impugnazione dei provvedimenti di rigetto di nulla osta all'avviamento al lavoro ed in materia di ricongiungimento familiare - Principali orientamenti giurisprudenziali e linee di indirizzo in funzione di autotutela.
Attività lavorative svolte da titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione ai sensi del DPR 394/1999.
Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l’uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen.