No al trasferimento del richiedente la protezione internazionale verso Malta in quanto sufficientemente comprovata l’inosservanza delle condizioni minime prescritte per i richiedenti asilo.
Se il giudice penale, al di là del diverso nomen iuris usato, ha riconosciuto l’attenuante della speciale tenuità del furto, la fattispecie è sottratta alla previsione dell’art. 380 c.p.p., e, di conseguenza, a quella dell’art. 4, comma 3,TUI.