Il richiedente la protezione internazionale ha diritto a reiterare la domanda anche quando le prove incolpevolmente non prodotte prima siano producibili in un secondo momento.
Possibile l’espulsione in sostituzione della condanna per il reato di soggiorno irregolare, ma solo nei casi previsti dall’art. 7, par. 4, della direttiva 2008/115/CE.