Trascorsi i due anni concessi all’A. per esercitare il suo potere discrezionale di valutare i motivi preclusivi all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, essa ha perso il potere di negare il beneficio richiesto.
Un grave fatto, sebbene accertato in una sentenza non italiana, è idoneo a sostenere la valutazione di pericolosità sociale dello straniero ed il conseguente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Non può negarsi il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo per carenza reddituale senza considerare la circostanza sopravvenuta nelle more del procedimento della dimostrazione di un reddito adeguato nell’anno di imposta successivo.
Il T.U. immigrazione non impone la necessaria identità tra il corso di studio ambito al tempo dell’ottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso.
La mancata iscrizione negli elenchi del centro per l’impiego osta al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 n. 11-bis c.p., introdotto con decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, che stabilisce una specifica aggravante a carico dello straniero illegalmente presente in Italia.
L’Ufficio consolare italiano può procedere alle pubblicazioni di matrimonio del cittadino italiano con la cittadina iraniana anche in assenza di nulla osta non concesso perché la legislazione dell'Iran vieta il matrimonio di cittadina musulmana con uomo non musulmano.
È legittimo lo scomputo, operato dall’INPS, dall’importo a titolo di indennità di disoccupazione delle giornate che i cittadini stranieri trascorrono nel loro paese di origine.
La stabile situazione familiare dello straniero che convive stabilmente con una sua connazionale assieme ai loro due figli è meritevole di tutela rispetto ad un provvedimento di espulsione.
Non appare configurabile il reato nei confronti dello straniero che, dopo essere stato condannato una prima volta per inosservanza all’ordine di espulsione, non abbia ottemperato al nuovo ordine di espulsione del questore entro cinque giorni dalla notifica.