È legittima la revoca del permesso di soggiorno, non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, quando sussiste l’urgenza fondata sul sospetto che l’interessato sia abitualmente dedito a traffici delittuosi.
È illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, opposto alla cittadina albanese a cui è stato diagnosticato il lupus eritematoso dopo essere entrata in Italia con visto per ragioni di turismo.
Considerata la particolare situazione relativa alla tutela del diritto di asilo in Grecia, deve valutarsi in modo approfondito l’eventuale deroga al trasferimento del richiedente asilo verso quel Paese ai sensi del Reg. CE n. 343/2003.
La natura fraudolenta di un rapporto di lavoro, peraltro non debitamente documentata, non giustifica il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno che può invece essere rilasciato ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TU immigrazione.
Sono discriminatorie le ordinanze del Comune di Ospitaletto che subordinano l’iscrizione anagrafica del cittadino straniero alla titolarità della carta di soggiorno, ad una autocertificazione sull’assenza di pendenze penali nel territorio italiano, ed a certificazione corrispondente al casellario giudiziale del paese di provenienza.