È illegittimo il provvedimento di rettifica sul documento di soggiorno già rilasciato allo straniero, che ne riduce la durata della permanenza dello stesso in Italia, che non sia preceduto da contraddittorio.
È illegittimo il rigetto della richiesta di nulla osta all’ingresso di un lavoratore extracomunitario da impiegare come operaio agricolo con contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 286/1998, anziché come stagionale ai sensi dell’art. 24.
È illegittimo il silenzio serbato dall’A. sull’istanza dello straniero volta ad ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione, silenzio protrattosi oltre i 730 giorni concessi all’A. per pronunciarsi.
È illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, motivato con riferimento alla condanna per un reato inerente la violazione del diritto d’autore, quando nel corso del procedimento venga avanzata domanda di rinnovo per lavoro subordinato.
È illegittimo il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato motivato con riferimento alla perdita di efficacia del nulla osta telematico qualora venga presentato all’ufficio consolare nulla osta cartaceo autentico.
Il fatto che lo straniero sia stato trovato in possesso di soli pochi spiccioli, con indosso capi di abbigliamento non costosi ed in stato di trasandatezza, costituisce un mero disagio economico che non giustifica l’inottemperanza all’ordine di espulsione.
L’esecuzione, da parte italiana, dell’espulsione di un cittadino tunisino sottoposto a procedimento penale per sospetta attività terroristica violerebbe l’art. 3 della CEDU in quanto è fondato il rischio di subire torture nelle carceri tunisine.