Lo straniero trasmette il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno CE ai familiari che hanno titolo al ricongiungimento a prescindere dal requisito della residenza quinquennale.
Il divieto di espulsione di cui all’art. 19, comma 2, lettera c) del TULI, opera anche nel caso di convivenza dello straniero con il parente italiano minore di età.
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE il requisito del soggiorno ultraquinquennale è richiesto al solo straniero già regolarmente residente e non anche ai suoi familiari.
La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5-ter, TULI, introdotta con il d.l. 23 giugno 2011, n. 89, si applica solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della novella.
La tutela dell’art. 3 della CEDU contro l’espulsione dello straniero affetto da una seria malattia mentale o fisica riguarda casi del tutto eccezionali.
Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.