Legittimo il diniego della cittadinanza a chi - anche sotto il profilo indiziario - è sospettato di legami con associazioni politiche e religiose estremistiche nel Paese di origine.
Il termine di due anni entro il quale deve essere definito il procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio è un termine massimo ed inderogabile, trascorso il quale l’A. è privata del potere di respingere l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza.
Legittimo il diniego della concessione della cittadinanza italiana allo straniero sospettato di appartenere ad un’organizzazione estremistica mediorientale, anche laddove la documentazione relativa al giudizio di pericolosità non sia presentata in giudizio in quanto coperta dal segreto di Stato.
La valutazione del reddito, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, deve essere effettuata prendendo in esame la situazione del richiedente e del suo nucleo familiare.
Solo il rimborso del contributo unificato, ma nessun risarcimento allo straniero che attende il permesso di soggiorno da oltre un anno se manca la dimostrazione del danno.
La cittadinanza italiana jure sanguinis deve essere riconosciuta anche ai discendenti delle italiane sposate con stranieri prima del 1948 che, per effetto del matrimonio, avevano perduto la loro cittadinanza in applicazione della legge n. 555 del 1912.
L’espulsione di cui all’art. 16 del D.lgs. 286/98 costituisce un diritto per lo straniero, con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale da parte del giudice di merito circa la sua concedibilità o del potere del PM di rilasciare il nulla osta all'emissione del relativo provvedimento.
Commette reato di abbandono di minori il genitore (nomade) che lascia il proprio figlio incustodito per varie ore della giornata sulla pubblica via.
Sull’inapplicabilità della norma della legge nazionale (attualmente contenuta nell’art. 10 legge n. 248/2000) che prevede l’obbligo di apporre su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, suoni, voci o immagini in movimento il contrassegno della SIAE.
Il cittadino iracheno, ex ufficiale della Guardia Repubblicana sotto il regime di Saddam Hussein, richiedente asilo, già condannato in Svezia per uxoricidio, non rischierebbe la propria vita, né di subire trattamenti contrari all’art. 3 della CEDU, se dalla Svezia fosse espulso verso l’Iraq, dal momento che durante il detto regime non ha svolto un’azione “in prima linea”.
Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art.14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99 (Regolamento al Testo Unico per l’Immigrazione).
Rientro in Italia degli studenti stranieri che hanno lasciato il territorio nazionale nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno.
Risoluzione sulla situazione sociale dei rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'Unione europea.