Comunicazione della Confederazione svizzera all'Unione europea a norma delle disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006.
Comunicazione della Confederazione svizzera all'Unione europea a norma delle disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
(2009/C 50/09)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 50/10 del 3 marzo 2009.
Sostituzione di alcune informazioni pubblicate nella GU C 3 dell'8 gennaio 2009.
Il punto «III. Articolo 21, lettera d) — obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro» è sostituito dal testo seguente.
Ai sensi dell'articolo 37, con riferimento all'articolo 21, lettera d), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la Confederazione svizzera comunica che, di massima, i cittadini stranieri sono tenuti a segnalare la propria presenza sul territorio svizzero, in conformità degli articoli 12-14 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20). Sono esenti da tale obbligo le persone seguenti:
— i cittadini stranieri che non esercitano attività lucrativa e si trattengono in Svizzera per un soggiorno...
(…)
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