Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne (codice frontiere Schengen).

Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22, GU C 57 del 1.3.2008, pag. 38, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19, GU C 331 del 31.12.2008, pag. 15, GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8)
(2009/C 98/06)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 98/11 del 29 aprile 2009.

 
La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen. Oltre alle pubblicazioni nella GU, sul sito web della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile. ESTONIA Sostituisce le informazioni pubblicate nella GU C 247 del 13.10.2006 A norma della legislazione estone, lo straniero che arriva in Estonia senza una lettera di invito deve fornire, a richiesta di un funzionario di frontiera all’ingresso nel paese, la prova di possedere mezzi finanziari sufficienti per coprire le spese relative al...
 
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