Aggiornamento della notificazione della Lituania (codice frontiere Schengen).
Aggiornamento della notificazione della Lituania a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) N. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità, ai sensi dell’articolo 21, lettera c)
(2009/C 98/05)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 98/10 del 29 aprile 2009.
LITUANIA
Modifica delle informazioni comunicate dalla Lituania, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea GU C 18 del 24 gennaio 2008.
Nella legislazione nazionale non esistono disposizioni che stabiliscano l’obbligo di possedere o di portare sempre con sé un documento d’identità.
Tuttavia, a norma delle disposizioni della legge sullo statuto giuridico degli stranieri (articolo 3, parte 4), su richiesta di un funzionario di polizia o di un altro organo incaricato dell’applicazione della legge gli stranieri sono tenuti a presentare un documento attestante la loro identità (documento di viaggio, permesso di soggiorno o altro) nonché altri documenti in cui siano indicati lo scopo e le condizioni del loro soggiorno nel paese e che dimostrino che essi soggiornano legalmente nella Repubblica di Lituania.
Si noti inoltre che la legge sulle frontiere di Stato e sulla loro protezione (articolo 17, parte 5) e altri atti legislativi vietano alle...
(…)
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