Protocollo esecutivo dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto in materia di riammissione.
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, in conformità con l'articolo 9 dell'Accordo di cooperazione in materia di riammissione tra i due Governi, di seguito denominato “Accordo”, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Autorità competenti
1. Le autorità competenti per l’applicazione dei Titoli II e III dell'Accordo sono:
a) Per la parte italiana:
il Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Servizio Immigrazione
b) Per la parte egiziana:
il Dipartimento dei Passaporti, Immigrazione e Nazionalità
2. In conformità con l'articolo 2 dell'Accordo e con il paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti ad inoltrare, attraverso i canali diplomatici, la richiesta di accertamento della nazionalità finalizzata alla riammissione della persona interessata sono:
a) Per la parte italiana:
- il Ministero dell'Interno...
(…)
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