Giurisdizione: Europea
Argomenti:
  • Espulsione / Limiti al potere di espulsione derivanti dal diritto internazionale
Ambito: Diritti fondamentali - Competenza: Corte europea dei diritti dell'uomo
Data: 28/3/2013
Il rimpatrio del cittadino russo di origini cecene da parte delle autorità austriache costituisce violazione dell’art. 3 della Convenzione (divieto di tortura e di trattamenti disumani o degradanti). Infatti, il suo allontanamento dall’Austria per ricondurlo in Russia lo esporrebbe al rischio di trattamenti disumani o degradanti, dal momento che la sua famiglia è stata oggetto di...

(…)

Segue nello spazio riservato agli abbonati

Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.