Il rimpatrio del cittadino russo di origini cecene da parte delle autorità austriache costituisce violazione dell’art. 3 della Convenzione (divieto di tortura e di trattamenti disumani o degradanti). Infatti, il suo allontanamento dall’Austria per ricondurlo in Russia lo esporrebbe al rischio di trattamenti disumani o degradanti, dal momento che la sua famiglia è stata oggetto di...
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