Indicazione dell’importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato.
Ministro dell’interno
di concerto con Ministro della giustizia e Ministro dell’economia e delle finanze
Decreto 14 settembre 2023
(GU serie generale, n. 221, del 21 settembre 2023)
Nota: il decreto è stato abrogato e sostituito dal decreto 10 maggio 2024
IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato» e, in particolare, il suo art. 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis) che individua i casi di procedura accelerata presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 del predetto articolo, che reca disposizioni in materia di procedure accelerate;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, «Attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative...
(…)
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