Decisione relativa all’applicazione dal 1° settembre 2007 delle disposizioni relative al SIS da parte dei Paesi neocomunitari.

Decisione del Consiglio del 12 giugno 2007 sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca.
(2007/471/CE)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 179/46 del 7 Luglio 2007

 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in seguito «l'atto di adesione del 2003»), in particolare l'articolo 3, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) L'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen non rientranti nell'allegato I di detto atto si applicano in un nuovo Stato membro, ai sensi di detto strumento, solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione dell'acquis. (2) Il Consiglio ha verificato se la...
 
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