Il permesso di soggiorno valido ai fini della richiesta dell’assegno di maternità: un caso di “ordinaria” burocrazia.
Raffaele Miele
15 luglio 2023
Anita Perez (nome di fantasia) è cittadina peruviana ed è titolare di permesso di soggiorno per famiglia. Ritenendo di possedere i requisiti per ottenere l’assegno di maternità, ha presentato richiesta ai servizi sociali del comune di residenza. Di seguito la risposta:
Anita si è rivolta al suo patronato dal quale ha appreso di altre analoghe comunicazioni di rigetto di richiesta dell’assegno, tutte con la stessa identica motivazione.
Il caso merita una sintetica nota.
In primo luogo non si comprende il perché nell’oggetto e nel corpo della motivazione si indichi come base giuridica del provvedimento l’art. 66 della legge 448/1998, norma che è stata abrogata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che, con l’art. 74, ha ridefinito le condizioni per la concessione dell’assegno di maternità.
Entrando nel merito, a seguito della sentenza della Corte di giustizia 2 settembre 2021 (causa C-350/20, contro INPS) che ha stabilito che l’Italia non può negare...
(…)
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