Gli ODG accolti dal Governo in sede di esame della legge di conversione del dl 20/2023; le misure per accelerare le procedure di emersione 2020; il CdS sul rinnovo del permesso di soggiorno art. 27 e la Corte costituzinale sugli articoli 4, co. 3, e 5, co. 5, del TUI.
Redazione
15 maggio 2023
Gli ordini del giorno accolti dal Governo in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 20/2023. Camera, 3 e 4 maggio 2023.
Il Governo ha accolto 17 ordini del giorno (dei quali 15 proposti dalle opposizioni). L’impegno ad adottare le misure proposte o comunque a valutarle favorevolmente ricade essenzialmente su tre ambiti:
Interventi normativi di rettifica delle modifiche recate dal decreto legge al d.lgs 25/2008:
• riesaminare la portata dell’articolo 7-ter del decreto-legge 20/2023 che circoscrive il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 35-bis decreto legislativo 25/08) avverso la decisione della commissione territoriale alle sole decisioni di rigetto e di manifesta infondatezza e non anche di inammissibilità;
• espungere dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 25 del 2008 (come novellato dal provvedimento in esame) il riferimento all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.
Soccorso in mare e accoglienza:
• gli Stati delle navi battenti bandiera si assumano la responsabilità dell'accoglienza delle persone soccorse, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul diritto del mare;
• favorire l’accoglienza diffusa dei migranti in centri di piccole dimensioni;
• inserimento delle donne vittime di violenza presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale, o strutture adeguate;
• più risorse per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
• più risorse per il sistema sanitario Sicilia ed i comuni siciliani maggiormente interessati dall’afflusso dei migranti;
• istituire nuovi corridoi umanitari.
Politiche migratorie:
• prevedere quote d’ingresso per il settore del lavoro domestico;
• adozione delle linee guida (art. 24, formazione all’estero) in collaborazione con il Ministero dell’istruzione;
• potenziare gli uffici delle Prefetture.
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Emersione 2020: la circolare del Ministero dell’interno per accelerare le procedure e la decisione del Consiglio di Stato sui mezzi di prova della presenza dello straniero in Italia
La circolare del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, n. prot. 2723 dell’11 maggio 2023 recepisce gli ultimi orientamenti del Consiglio di Stato: poiché deve considerarsi implicito il termine applicabile ai procedimenti di emersione (art. 103 dl 34/2020), fissato in 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, gli Sportelli unici potranno completare l’istruttoria delle domande anche in assenza dei pareri della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro; stipulato il contratto di lavoro, dovessero sopraggiungere i pareri negativi della Questura o dell’ITL, lo Sportello unico potrà agire in via di autotutela e revocare il provvedimento.
Ancora sull’emersione, il Consiglio di Stato afferma che se il presupposto della procedura è regolarizzare la posizione giuridica dello straniero che versa in una condizione di illegalità sul territorio italiano, il Legislatore non può imporre che la prova della presenza in Italia sia associata esclusivamente ad “organismi pubblici”, escludendo così, ad esempio, gli enti del terzo settore che si occupano di fornire servizi di assistenza a soggetti che versano in condizioni di precarietà fisica ed economica (i.e. mense, ambulatori medici solidali, sportelli di ascolto). Di conseguenza, è valido anche un certificato medico rilasciato dai sanitari preposti ai servizi di medicina generale (cd. medici di base) o da medici convenzionati, sicché tali documenti possono essere considerati provenienti dal “pubblico organismo” anche nel caso in cui la prestazione non sia imputata al servizio sanitario nazionale; analogamente la dichiarazione resa dal parroco responsabile di centro Caritas che, pur non provenendo da un’amministrazione pubblica, è comunque rilasciata da soggetti che erogano servizi di carattere lato sensu pubblici. Ciò che rileva non è tanto il profilo soggettivo (pubblico o privato) degli organismi in esame, quanto il profilo oggettivo, dato dalla natura sostanzialmente pubblicistica della funzione da essi svolta nei confronti dei soggetti irregolari.
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Sul permesso di soggiorno in casi particolari (art. 27 TUI)
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4766 dell’11 maggio 2023, conferma la necessità che lo straniero ottenga la proroga del nulla osta per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 27 TUI; tuttavia, precisa la sentenza, l’inadempimento non può di per sé costituire un legittimo motivo di diniego del rinnovo, specie laddove il soggetto risulti essere in possesso degli altri requisiti sostanziali di legge, ossia la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in essere, nonché la dimostrazione della regolarità contributiva.
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La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittime le norme del TUI che dispongono il diniego automatico del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro anche nei casi di “piccolo spaccio” e vendita di merci contraffatte
Con la sentenza n. 88 dell’8 maggio 2023 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 4, co. 3, e dell’art. 5, co. 5, TUI, nella parte in cui impone il diniego automatico del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro anche nelle ipotesi di condanna, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, co. 5, del testo unico stupefacenti (c.d. “piccolo spaccio”) e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474, co. 2, c.p. (vendita di merci contraffatte), senza prevedere che l’autorità competente (il questore) verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente. Tale automatismo, si ricorda, è stato introdotto con l’art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 189 del 2002.