Cassazione civile, sez. II, 19 luglio 2021, n. 20573/21 fissa la regula iuris per il riconoscimento della protezione umanitaria: la necessità di una valutazione della condizione soggettiva e oggettiva con relativo approfondimento a carico dell'amministrazione.

Carlo Morselli
1 agosto 2021


 
SOMMARIO: 1. La domanda di protezione umanitaria respinta dagli organi a quibus e il principio fissato da Cass., 19 luglio 2021, n. 20573. – 2. Due motivi di ricorso: uno delibato come inammissibile, l’altro giudicato parzialmente fondato. Il principio di diritto. – 3. Art. 3 decreto legislativo 2007, n. 251: principio della domanda e della cooperazione. – 4. Dottrina e giurisprudenza. 1. La domanda di protezione umanitaria respinta dagli organi a quibus e il principio fissato da Cass., 19 luglio 2021, n. 20573 In materia di immigrazione, Cass. civ., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20573 1, detta un principio per il riconoscimento della protezione umanitaria che richiama la necessità di una valutazione della condizione soggettiva ed oggettiva con relativo approfondimento a carico dell'amministrazione.Il giudice a quo è la Corte d’appello di Torino che riafferma la precedente pronuncia con la quale il Tribunale territoriale aveva respinto la domanda di protezione...
 
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