Decisione che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (primo pilastro).

Decisione della commissione del 16 marzo 2007
[notificata con il numero C(2007) 845]
(I testi in lingua bulgara, spagnola, ceca, tedesca, estone, greca, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
(2007/170/CE)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 79/20 del 20 marzo 2007

 
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l’articolo 4, lettera a), considerando quanto segue: (1) Per sviluppare il SIS II è necessario stabilire specifiche tecniche per la rete di comunicazione e i suoi componenti, e specifici requisiti di rete. (2) Occorre attuare disposizioni pratiche fra la Commissione e gli Stati membri, specie per quanto riguarda gli elementi dell’interfaccia nazionale uniforme situata negli Stati membri. (3) La presente decisione fa salva l’adozione futura di altre decisioni della Commissione riguardanti lo sviluppo del SIS II e dei suoi requisiti di sicurezza in particolare. (4) Disciplinano lo sviluppo del SIS II il regolamento (CE) n. 2424/2001 e la decisione 2001/886/GAI del Consiglio (2). Affinché...
 
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