Emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del virus COVID-19: i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety (“luogo sicuro”).

Decreto interministeriale 7 aprile 2020

(Non ancora pubblicato in GU alla data del 15 aprile)


 
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Il Ministro dell'interno e Il Ministro della salute VISTA la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950); VISTA la Convenzione di Ginevra (1951) relativa allo statuto dei rifugiati; VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 10.12.1982, e, in particolare, l'articolo 19; VISTO l'articolo 83 del Codice della navigazione; VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n°1265; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del Servizio sanitario nazionale; VISTO il DPR n. 232 del 4 aprile 2001, recante il Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi; VISTO la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale...
 
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