Corte di giustizia dell’Unione europea
(GUUE, C 380, 8 novembre 2019)
Destinate ai giudici degli Stati membri dell’Unione, le presenti raccomandazioni riprendono le disposizioni del titolo terzo del regolamento di procedura della Corte di giustizia (1). Esse evocano le caratteristiche essenziali del procedimento pregiudiziale e gli elementi dei quali devono tener conto i giudici nazionali prima di adire la Corte, e fornisce nel contempo a tali giudici indicazioni pratiche sulla forma e sul contenuto delle domande di pronuncia pregiudiziale. Poiché tali domande, una volta tradotte, saranno, in effetti, notificate a tutti gli interessati di cui all’articolo 23 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e poiché le decisioni della Corte che concludono il giudizio saranno in linea di principio pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea, occorre prestare grande attenzione alla presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale e, in particolare, alla protezione dei dati personali in esse contenuti.
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INTRODUZIONE
1. Previsto dagli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del trattato sull’Unione europea (in prosieguo: il «TUE») e 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), il rinvio pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell’Unione europea. Esso mira a garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi di tale diritto in seno all’Unione, fornendo ai giudici degli Stati membri uno strumento che consenta loro di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte»), in via pregiudiziale, questioni riguardanti l’interpretazione del diritto dell’Unione o la validità di atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.
2. Il procedimento pregiudiziale si basa su una stretta cooperazione tra la Corte e i giudici degli Stati membri. Al fine di assicurare la piena efficacia di tale procedimento, appare necessario ricordarne le caratteristiche essenziali e fornire alcune precisazioni dirette a chiarire le disposizioni del regolamento di procedura per quanto riguarda, in particolare, l’autore, l’oggetto e la portata della domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché la forma e il contenuto di tale domanda. Dette precisazioni, applicabili a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale (I), sono completate da disposizioni riguardanti le domande di pronuncia pregiudiziale che necessitano di particolare celerità (II) e da un allegato che riepiloga, sinteticamente, l’insieme degli elementi che devono figurare in una domanda di pronuncia pregiudiziale.
I. DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE
L’autore della domanda di pronuncia pregiudiziale
3. La competenza della Corte a statuire in via pregiudiziale sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione è esercitata su iniziativa esclusiva dei giudici nazionali, a prescindere dal fatto che le parti del procedimento principale abbiano chiesto o meno di adire la Corte. Poiché il giudice nazionale investito di una controversia è chiamato ad assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, spetta a tale giudice— e a lui solo— valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emanare la propria decisione sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.
4. La nozione di organo giurisdizionale è interpretata dalla Corte quale nozione autonoma del diritto dell’Unione. A tale riguardo, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente.
5. I giudici degli Stati membri possono sottoporre alla Corte una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione qualora reputino necessaria per emanare la sentenza una decisione della Corte su questo punto (cfr. articolo 267, secondo comma, TFUE). Un rinvio pregiudiziale può, segnatamente, risultare particolarmente utile quando dinanzi al giudice nazionale è sollevata una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, o quando la giurisprudenza esistente non sembra fornire i chiarimenti necessari in un contesto di diritto o di fatto inedito.
6. Quando una questione è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tuttavia tenuto a presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (cfr. articolo 267, terzo comma, TFUE), salvo qualora esista già una giurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio.
7. Peraltro, da una giurisprudenza costante discende che, mentre i giudici nazionali hanno la facoltà di respingere i motivi di invalidità dedotti dinanzi ad essi contro un atto di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione, spetta viceversa esclusivamente alla Corte dichiarare invalido tale atto. Allorché nutre dubbi sulla validità di un simile atto, il giudice di uno Stato membro deve quindi rivolgersi alla Corte indicando i motivi per cui nutre siffatti dubbi.
L’oggetto e la portata della domanda di pronuncia pregiudiziale
8. La domanda di pronuncia pregiudiziale deve riguardare l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione, e non l’interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nell’ambito del procedimento principale.
9. La Corte può statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale soltanto se il diritto dell’Unione è applicabile nel procedimento principale. A tale riguardo è indispensabile che il giudice del rinvio esponga tutti gli elementi pertinenti, di fatto e di diritto, che lo inducono a ritenere che determinate disposizioni del diritto dell’Unione siano applicabili nel caso di specie.
10. Per quanto concerne i rinvii pregiudiziali vertenti sull’interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, occorre ricordare che in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Sebbene le ipotesi di una siffatta attuazione possano essere diverse, è tuttavia necessario che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulti in maniera chiara e inequivoca che una norma di diritto dell’Unione diversa dalla Carta è applicabile nel procedimento principale. Posto che la Corte non è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale se una situazione giuridica non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, le disposizioni della Carta eventualmente richiamate dal giudice del rinvio non possono, da sole, costituire il fondamento di tale competenza.
11. Infine, se è vero che per rendere la propria decisione la Corte prende necessariamente in considerazione il contesto di diritto e di fatto del procedimento principale, come definito dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, essa non applica direttamente il diritto dell’Unione a tale procedimento. Quando si pronuncia sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, la Corte cerca di dare una risposta utile per la definizione della controversia di cui al procedimento principale, ma spetta al giudice del rinvio trarne le conseguenze concrete, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione.
Il momento opportuno per effettuare un rinvio pregiudiziale
12. Un giudice nazionale può indirizzare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale non appena constati che una pronuncia relativa all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione è necessaria ai fini della decisione che esso deve emanare. Detto giudice si trova, infatti, nella posizione migliore per valutare in quale fase del procedimento nazionale occorra formulare tale domanda.
13. Dal momento che, tuttavia, tale domanda servirà da base per il procedimento che si svolgerà dinanzi alla Corte e che quest’ultima deve poter disporre di tutti gli elementi che le consentano sia di verificare la propria competenza a rispondere alle questioni poste, sia di fornire, in caso affermativo, una risposta utile a tali questioni, è necessario che la decisione di effettuare un rinvio pregiudiziale venga presa in una fase del procedimento nella quale il giudice del rinvio sia in grado di definire con sufficiente precisione il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, nonché le questioni giuridiche che esso solleva. Nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia può anche risultare opportuno che il rinvio venga effettuato in esito a un contraddittorio tra le parti.
La forma e il contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale
14. La domanda di pronuncia pregiudiziale può rivestire qualsiasi forma ammessa dal diritto nazionale, ma occorre tenere presente che tale domanda serve da base per il procedimento dinanzi alla Corte e che essa viene notificata a tutti gli interessati menzionati dall’articolo 23 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e, in particolare, a tutti gli Stati membri, allo scopo di ricevere le loro eventuali osservazioni. La conseguente necessità di tradurre la domanda di pronuncia pregiudiziale in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea richiede pertanto, da parte del giudice del rinvio, una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui. Come dimostra l’esperienza, una decina di pagine è spesso sufficiente per esporre in maniera adeguata il contesto di diritto e di fatto di una domanda di pronuncia pregiudiziale nonché i motivi per i quali la Corte è adita.
15. Il contenuto di qualsiasi domanda di pronuncia pregiudiziale è stabilito dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte ed è riepilogato, sinteticamente, nell’allegato al presente documento. Oltre al testo stesso delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere:
— un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni pregiudiziali;
— il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia, nonché
— l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale.
In assenza di uno o più degli elementi che precedono, la Corte può essere indotta, in particolare sulla base dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, a dichiararsi incompetente a statuire sulle questioni sollevate in via pregiudiziale o a respingere la domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto irricevibile.
16. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio deve fornire i riferimenti precisi delle disposizioni nazionali applicabili ai fatti della controversia principale e delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui è richiesta l’interpretazione o di cui è messa in discussione la validità. Per quanto possibile, tali riferimenti includono tanto l’indicazione del titolo esatto e della data di adozione degli atti che contengono le disposizioni di cui trattasi quanto i riferimenti di pubblicazione di tali atti. Qualora faccia riferimento alla giurisprudenza, il giudice del rinvio è inoltre invitato a menzionare il numero ECLI («European Case Law Identifier») della decisione interessata.
17. Se il giudice del rinvio lo ritiene necessario ai fini della comprensione della causa, esso può indicare, succintamente, i principali argomenti delle parti del procedimento principale. In tale contesto è utile ricordare che viene tradotta soltanto la domanda di pronuncia pregiudiziale, e non gli eventuali allegati a tale domanda.
18. Il giudice del rinvio può anche indicare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni pregiudiziali sottoposte. Tale indicazione risulta utile alla Corte, in particolare quando essa è chiamata a decidere sulla domanda nell’ambito di un procedimento accelerato o di un procedimento d’urgenza.
19. Infine, le questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale devono figurare in una parte distinta e chiaramente individuata della decisione di rinvio, preferibilmente all’inizio o alla fine di questa. Esse devono essere comprensibili già da sole, senza che occorra far riferimento alla motivazione della domanda.
20. Per facilitarne la lettura, è essenziale che la domanda di pronuncia pregiudiziale giunga dattilografata alla Corte e che le pagine e i paragrafi della decisione di rinvio siano numerati. La Corte non tratta le domande di pronuncia pregiudiziale redatte a mano.
La protezione dei dati personali e l’anonimizzazione della domanda di pronuncia pregiudiziale
21. Per garantire la protezione ottimale dei dati personali nell’ambito della trattazione della causa da parte della Corte, della notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto e della ulteriore diffusione, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, della decisione che conclude il giudizio, il giudice del rinvio, che è il solo a disporre di una conoscenza integrale del fascicolo trasmesso alla Corte, è invitato a effettuare l’anonimizzazione della causa sostituendo, ad esempio attraverso iniziali o una combinazione di lettere, il nome delle persone fisiche menzionate nella domanda e omettendo gli elementi che potrebbero consentire di identificare tali persone. A causa dell’uso crescente delle nuove tecnologie dell’informazione e, segnatamente, del ricorso ai motori di ricerca, un’anonimizzazione effettuata dopo la notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della comunicazione relativa alla causa considerata può infatti rivelarsi meno efficace.
22. Quando il giudice del rinvio dispone di una versione nominativa della domanda di pronuncia pregiudiziale che contiene i nomi e i recapiti completi delle parti del procedimento principale, e di una versione anonimizzata di tale domanda, esso è pregato di trasmettere alla Corte entrambe le versioni al fine di agevolare la trattazione della causa da parte di quest’ultima.
La trasmissione alla Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale e del fascicolo del procedimento nazionale
23. La domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere datata e firmata, e successivamente trasmessa alla cancelleria della Corte, per via telematica o postale (Cancelleria della Corte di giustizia, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Lussemburgo). Per motivi connessi, segnatamente, alla necessità di garantire la trattazione tempestiva della causa e una comunicazione ottimale con il giudice da cui è stata adita, la Corte raccomanda l’utilizzo, da parte di quest’ultimo, dell’applicazione e-Curia. Le modalità di accesso a tale applicazione, che consentono il deposito e la notifica di atti processuali per via telematica, nonché le condizioni di utilizzo di tale applicazione possono essere consultate sul sito Internet dell’istituzione (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/it/). Per agevolare il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte e, segnatamente, la loro traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea, i giudici nazionali sono invitati, non solo ad inviare la versione originale della domanda di pronuncia pregiudiziale a mezzo e-Curia, ma anche a far pervenire una versione modificabile (software di trattamento testi quale «Word», «Open Office» o «LibreOffice») di tale domanda al seguente indirizzo: DDP-GreffeCour@curia.europa.eu.
24. La domanda di pronuncia pregiudiziale deve pervenire alla cancelleria con tutti i documenti rilevanti e utili per la trattazione della causa da parte della Corte e, in particolare, i recapiti precisi delle parti in causa nel procedimento principale e dei loro eventuali rappresentanti, nonché il fascicolo del procedimento principale o una sua copia. Tale fascicolo (o la sua copia)— che può essere trasmesso per via telematica o postale— sarà conservato per tutta la durata del procedimento dinanzi alla Corte presso la cancelleria, ove, salvo contraria indicazione del giudice del rinvio, potrà essere consultato dagli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto.
L’interazione tra il rinvio pregiudiziale e il procedimento nazionale
25. Sebbene il giudice nazionale rimanga competente ad adottare provvedimenti cautelari, in particolare nell’ambito di un rinvio per esame di validità, il deposito di una domanda di pronuncia pregiudiziale comporta tuttavia la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte.
26. Sebbene la Corte rimanga in linea di principio investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché quest’ultima non venga ritirata dal giudice del rinvio, occorre tuttavia tenere presente la funzione della Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, che è di contribuire all’effettiva amministrazione della giustizia negli Stati membri, e non di formulare pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche. Poiché il procedimento pregiudiziale presuppone che una controversia sia effettivamente pendente dinanzi al giudice del rinvio, spetta a quest’ultimo rendere noto alla Corte qualsiasi incidente processuale che possa influire sul procedimento pregiudiziale dinanzi ad essa pendente e, in particolare, qualsiasi rinuncia agli atti o composizione amichevole della controversia di cui al procedimento principale nonché ogni altro incidente che comporti l’estinzione del procedimento principale. Tale giudice deve inoltre informare la Corte dell’eventuale adozione di una decisione resa nell’ambito di un ricorso proposto contro la decisione di rinvio e delle sue conseguenze sulla domanda di pronuncia pregiudiziale. Ai fini del corretto svolgimento del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte e, segnatamente, allo scopo di evitare che la Corte dedichi tempo e risorse a una causa che potrebbe essere ritirata o priva di oggetto, occorre che tali informazioni siano comunicate alla Corte il più rapidamente possibile.
27. Si richiama peraltro l’attenzione dei giudici nazionali sul fatto che il ritiro di una domanda di pronuncia pregiudiziale può incidere sulla gestione di procedimenti simili da parte del giudice del rinvio. Quando l’esito di più procedimenti pendenti dinanzi a quest’ultimo dipende dalla risposta che la Corte fornirà alle questioni poste dal giudice del rinvio, è opportuno che esso riunisca tali procedimenti prima di sottoporle la domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di consentirle di rispondere alle questioni poste nonostante l’eventuale estinzione di uno o più procedimenti.
Spese e gratuito patrocinio
28. Il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte è gratuito e quest’ultima non statuisce sulla ripartizione delle spese tra le parti del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio. Spetta a quest’ultimo statuire a tale riguardo.
29. In caso di risorse insufficienti di una parte del procedimento principale, la Corte può accordarle il gratuito patrocinio per coprire le spese, in particolare per la rappresentanza, che essa sostiene dinanzi alla Corte. Esso potrà, tuttavia, essere accordato solo nel caso in cui la parte in causa non fruisca già di gratuito patrocinio a livello nazionale o nei limiti in cui quest’ultimo gratuito patrocinio non copra— o copra solo parzialmente— le spese sostenute dinanzi alla Corte. Tale parte è invitata, in ogni caso, a trasmettere alla Corte tutte le informazioni e i documenti giustificativi che consentano di valutare la sua reale situazione economica.
Lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte e il seguito dato alla sua decisione dal giudice del rinvio
30. Per tutta la durata del procedimento, la cancelleria della Corte resta in contatto con il giudice del rinvio, al quale trasmette copia di tutti gli atti di procedura nonché, eventualmente, le domande di precisazioni o di chiarimenti ritenuti necessari per rispondere in modo utile alle questioni poste da tale giudice.
31. All’esito del procedimento che comprende, in linea di principio, una fase scritta e una fase orale, la Corte statuisce con sentenza sulle questioni sollevate dal giudice del rinvio. In alcuni casi, tuttavia, la Corte può essere portata a statuire su tali questioni senza fase orale, o persino senza richiedere le osservazioni scritte degli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto. Ciò avviene, segnatamente, quando la questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o non dà adito a nessun ragionevole dubbio. In tali casi, la Corte, sulla base dell’articolo 99 del regolamento di procedura, statuirà tempestivamente sulla questione sollevata con un’ordinanza motivata che ha la stessa portata e produce gli stessi effetti vincolanti di una sentenza.
32. Dopo la pronuncia della sentenza o la firma dell’ordinanza che definisce la causa, la cancelleria trasmette la decisione della Corte al giudice del rinvio, che è pregato di informare la Corte del seguito riservato a tale decisione nel procedimento principale. La decisione definitiva del giudice del rinvio deve essere trasmessa, con l’indicazione esplicita del numero della causa dinanzi alla Corte, al seguente indirizzo: Follow-up-DDP@curia.europa.eu.
II. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE CHE RICHIEDONO PARTICOLARE CELERITÀ
33. Alle condizioni previste dall’articolo 23bis dello Statuto nonché dagli articoli da 105 a 114 del regolamento di procedura, un rinvio pregiudiziale può essere trattato, in presenza di determinate circostanze, con procedimento accelerato o con procedimento d’urgenza. L’attuazione di tali procedimenti è decisa dalla Corte su presentazione, da parte del giudice del rinvio, di una domanda separata, debitamente motivata, che espone le circostanze, di diritto o di fatto, che giustificano l’applicazione di tale/i procedimento/i oppure, a titolo eccezionale, d’ufficio, ove ciò appaia indispensabile in base alla natura o alle circostanze specifiche della causa.
Le condizioni di applicazione del procedimento accelerato e del procedimento d’urgenza
34. Ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura, un rinvio pregiudiziale può essere dunque sottoposto a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento. Dato che questo procedimento impone vincoli rilevanti a tutti i partecipanti al medesimo e, in particolare, al complesso degli Stati membri invitati a presentare osservazioni, scritte o orali, in termini molto più brevi di quelli ordinari, la sua applicazione dev’essere richiesta solo quando circostanze particolari determinano una situazione d’urgenza che giustifica una rapida pronuncia della Corte sulle questioni proposte. Ciò può avvenire, segnatamente, in caso di rischi elevati e imminenti per la salute pubblica o l’ambiente, che una rapida decisione della Corte può contribuire a prevenire, o quando circostanze particolari impongano di rimuovere in tempi brevissimi incertezze riguardanti questioni fondamentali di diritto costituzionale nazionale e di diritto dell’Unione. Secondo una giurisprudenza costante, il numero rilevante di soggetti o di rapporti giuridici potenzialmente interessati dalla decisione che il giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale, l’esistenza di interessi economici importanti oppure l’obbligo per il giudice del rinvio di statuire rapidamente, non costituiscono, invece, in quanto tali, circostanze eccezionali che possano giustificare il ricorso ad un procedimento accelerato.
35. Questo criterio deve valere a maggior ragione per il procedimento pregiudiziale d’urgenza, disciplinato dall’articolo 107 del regolamento di procedura. Tale procedimento, che si applica esclusivamente nei settori di cui al titolo V della parte terza del TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, impone infatti vincoli ancora più rigidi ai partecipanti poiché limita il numero delle parti autorizzate a depositare osservazioni scritte e consente, in casi di estrema urgenza, di omettere completamente la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte. Di conseguenza, l’applicazione di questo procedimento dev’essere richiesta solo in circostanze in cui sia assolutamente necessario che la Corte si pronunci sulle questioni proposte dal giudice del rinvio nel più breve tempo possibile.
36. Senza che in questa sede sia possibile elencare tassativamente circostanze di tal genere, in particolare a motivo del carattere diversificato ed evolutivo delle norme del diritto dell’Unione che disciplinano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, può essere opportuno che un giudice nazionale decida di presentare una domanda di procedimento pregiudiziale d’urgenza, ad esempio, nel caso, di cui all’articolo 267, quarto comma, TFUE, di una persona detenuta o privata della libertà, qualora la risposta data alla questione sollevata sia determinante per valutare la posizione giuridica di tale persona oppure in una controversia relativa alla potestà dei genitori o alla custodia dei figli nella prima infanzia, quando, in particolare, l’esito della controversia di cui al procedimento principale dipende dalla risposta data alla questione pregiudiziale e il ricorso al procedimento ordinario possa danneggiare seriamente, se non addirittura irrimediabilmente, il rapporto tra il minore e i (o uno dei) suoi genitori o il suo sviluppo nonché il suo inserimento nel suo ambiente familiare e sociale. Al contrario, meri interessi economici, per quanto importanti e legittimi, l’incertezza giuridica che incide sulla situazione delle parti nel procedimento principale o di altre parti in controversie simili, il numero rilevante di soggetti o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalla decisione che il giudice del rinvio deve emanare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale o il numero considerevole di cause che possono essere interessate dalla decisione della Corte non costituiscono, in quanto tali, circostanze idonee a giustificare l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza.
La domanda di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d’urgenza
37. Per consentire alla Corte di decidere rapidamente se occorra applicare il procedimento accelerato o il procedimento pregiudiziale d’urgenza, la domanda deve esporre con precisione le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l’urgenza e, in particolare, i rischi in cui si incorrerebbe qualora il rinvio seguisse il procedimento ordinario. Nei limiti del possibile, il giudice del rinvio deve inoltre precisare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni proposte. Tale precisazione agevola infatti la presa di posizione delle parti del procedimento principale e degli altri interessati che partecipano al procedimento e contribuisce pertanto alla celerità del procedimento.
38. La domanda di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d’urgenza deve, in ogni caso, essere presentata in una forma scevra di ambiguità, che consenta alla cancelleria della Corte di accertare immediatamente che il fascicolo richiede un trattamento specifico. A questo scopo, il giudice del rinvio è invitato a precisare quale dei due procedimenti sia richiesto nel caso di specie e ad inserire nella sua domanda un richiamo al pertinente articolo del regolamento di procedura (l’articolo 105, sul procedimento accelerato, oppure l’articolo 107, sul procedimento d’urgenza). Questo richiamo deve comparire in un punto chiaramente identificabile della sua decisione di rinvio o in una lettera distinta del giudice del rinvio.
39. Per quanto riguarda la decisione di rinvio in quanto tale, il suo carattere sintetico è tanto più importante in una situazione d’urgenza in quanto contribuisce alla celerità del procedimento.
Le comunicazioni tra la Corte, il giudice del rinvio e le parti del procedimento principale
40. Il giudice che presenta una domanda di trattazione della causa con procedimento accelerato o procedimento d’urgenza è invitato a far pervenire la suddetta domanda e la decisione stessa di rinvio— accompagnata dal testo di quest’ultima in un formato modificabile (software di trattamento testi quale «Word», «Open Office» o «LibreOffice»)— a mezzo dell’applicazione e-Curia o con messaggio di posta elettronica (DDP-GreffeCour@curia.europa.eu).
41. Per agevolare le ulteriori comunicazioni della Corte con il giudice del rinvio e con le parti del procedimento principale, il giudice del rinvio è pregato altresì di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica, ed eventualmente il numero di telefax, utilizzabili dalla Corte, nonché gli indirizzi di posta elettronica, ed eventualmente i numeri di telefax, dei rappresentanti delle parti del procedimento principale.
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Note:
1) GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1.
ALLEGATO
Gli elementi essenziali di una domanda di pronuncia pregiudiziale
Il presente allegato rammenta, sinteticamente, i principali elementi che devono figurare in una domanda di pronuncia pregiudiziale. Tali elementi sono seguiti dall’indicazione dei punti delle presenti raccomandazioni in cui detti elementi sono oggetto di una trattazione più approfondita.
Sia che venga trasmessa per via telematica oppure per posta, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale deve menzionare:
1. l’identità del giudice all’origine del rinvio e, se del caso, della sezione o del collegio giudicante competente (cfr. a tal riguardo i punti da 3 a7);
2. l’identità precisa delle parti del procedimento principale e, se del caso, dei loro rappresentanti dinanzi al giudice del rinvio (per quanto attiene alle parti del procedimento principale, cfr. tuttavia i punti 21 e 22 delle presenti raccomandazioni, relativi alla protezione dei dati personali);
3. l’oggetto del procedimento principale e i fatti rilevanti (cfr. punto15);
4. le disposizioni rilevanti del diritto nazionale e del diritto dell’Unione (cfr. i punti 15 e16);
5. i motivi che inducono il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione (cfr. i punti da 8 a 11 e da 15 a18);
6. le questioni pregiudiziali (cfr. il punto 19) e, se del caso,
7. l’eventuale necessità di un trattamento specifico della domanda legato, ad esempio, alla necessità di mantenere l’anonimato delle persone fisiche interessate dalla controversia o alla particolare celerità con la quale la domanda dev’essere trattata dalla Corte (cfr. punti 33 e seguenti).
Sul piano formale, le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere dattilografate, datate e firmate e pervenire presso la cancelleria della Corte, preferibilmente per via telematica, corredate di tutti i documenti utili e pertinenti per la trattazione della causa (cfr., a tal riguardo, i punti da 20 a 24 delle presenti raccomandazioni e, per quanto attiene alle domande che richiedono particolare celerità, i punti 40 e41).
Modalità di trasmissione raccomandate dalla Corte
Al fine di garantire una comunicazione ottimale con i giudici dai quali è adita in via pregiudiziale, la Corte raccomanda l’utilizzo delle seguenti modalità di trasmissione:
1) Deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale (o degli altri documenti pertinenti correlati a tale domanda):
— Originale firmato della domanda di pronuncia pregiudiziale (o degli altri documenti correlati a tale domanda): invio effettuato a mezzo dell’applicazione e-Curia. Le modalità di accesso a tale applicazione, gratuita e sicura, nonché le condizioni di utilizzo di quest’ultima sono disponibili al seguente indirizzo: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/it/
— Versione modificabile della domanda di pronuncia pregiudiziale (o degli altri documenti correlati a tale domanda): DDP-GreffeCour@curia.europa.eu
2) Invio della decisione definitiva del giudice del rinvio (anonimizzata, se del caso, segnatamente al fine di pubblicarla on line), conseguente alla decisione della Corte sulla domanda di pronuncia pregiudiziale: Follow-up-DDP@curia.europa.eu