Il matrimonio dello straniero in Italia: alcune considerazioni sulle norme di diritto internazionale privato.
Gianna Nencini
15 luglio 2019
Quando si parla di matrimonio dello straniero in Italia, due sono le norme da considerare: l’art 27 della legge 218/95 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” e l’art. 116 cod. civ. La prima dispone che la capacità di contrarre matrimonio è regolata dalla legge nazionale del soggetto, mentre la seconda prevede l’obbligo, in capo al nubendo straniero, di presentare una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio.
Qui ci sono subito due considerazioni da fare. La prima è che, stante la necessità per il nubendo, di soddisfare le condizioni matrimoniali previste dalla sua legge nazionale, sono proprio le autorità del suo Paese che sono in grado di dichiarare se queste condizioni sussistono o meno. La seconda è che tale nulla osta è una dichiarazione e non una autorizzazione, cioè è un atto di accertamento e non un requisito per contrarre...
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