Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).
Regione Emilia-Romagna
Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1
(GU 3a serie speciale - Regioni, n. 22 del 1 giugno 2019)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 63 del 4 marzo 2019)
- Estratto -
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
(Omissis).
Art. 1.Sostituzione dell’art. 24 della legge regionale n. 17 del 2005
1. L’art. 24 della legge regionale n. 17 del 2005 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente: «Art. 24 (Tirocini) . — 1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, nell’ambito dell’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento e il...
(…)
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