Il diniego opposto dall’ufficiale dello stato civile alle pubblicazioni fra un cittadino italiano di religione bahá’í e una cittadina iraniana viola gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

Massimo CipollaGiuseppe Dardari

Commento al decreto del Tribunale di Ferrara, 19 marzo 2019, n. 1530


 
Il caso ed i motivi di ricorso al tribunale La vicenda giudiziaria da cui scaturiva il decreto in commento riguardava un cittadino italiano, di origine persiana professante la fede Bahá’í, ed una cittadina iraniana intenzionati a contrarre matrimonio con rito civile italiano. Secondo il Codice civile, lo straniero, oltre alle comuni condizioni previste dalla normativa italiana riguardanti la capacità di contrarre matrimonio – libertà di stato e maggiore età – e dell’assenza di situazioni personali ostative – id est impedimenti per parentela ed affinità – deve presentare, ai sensi dell’art. 116, all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che “giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio”. Nel caso di specie, la cittadina iraniana avrebbe dunque dovuto recarsi presso il competente Consolato dell’Iran in Milano al fine ottenere tale nulla osta. Tuttavia, i due...
 
(…)
 
Segue nello spazio riservato agli abbonati
 
 
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.