Gli effetti della legge di conversione del decreto legge n. 13 del 2017 sul contenzioso per Cassazione.

Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2018
Roma, 25 gennaio 2019


 

(…)

II. Il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 (conv. dalla legge n. 132 del 2018) ha un contenuto articolato in due sezioni: protezione internazionale ed immigrazione (titolo primo) e sicurezza pubblica (titolo secondo), oltre a disposizioni concernenti l’organizzazione delle strutture del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Per quanto riguarda protezione internazionale ed immigrazione (oggetto del titolo primo) il decreto legge n. 113 modifica il sistema di tutela riconosciuto dalla legislazione precedente (decreti legislativi 19 novembre 2007 n. 251 e 28 gennaio 2008 n. 25, attuativi di varie direttive UE) basata sostanzialmente sugli istituti giuridici del riconoscimento dello status di rifugiato (che trova causa nella situazione socio-politica del paese di provenienza), della protezione sussidiaria (riconosciuta a coloro che pur non avendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato subirebbero comunque grave danno nel caso di ritorno nel paese di provenienza) e del permesso umanitario (riconosciuto in presenza di particolari motivi risultanti da obblighi internazionali o costituzionali). Il decreto legge n. 113 a questo sistema articolato per tipologie generali sostituisce singole ipotesi di permesso di soggiorno basate su specifiche esigenze (casi speciali, cure mediche, protezione speciale, contingente ed eccezionale calamità, atti di particolare valore civile), ove il permesso è concesso (salvo che per l’ultimo caso) dalle commissioni territoriali per l’immigrazione. I provvedimenti di tali organismi sono impugnabili dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali introdotte dal decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 (convertito dalla legge 13 aprile 2017 n. 46), le cui pronunce sono adottate secondo il rito camerale di cui all’art. 737 cod. proc. civ. In mancanza di specifica indicazione, per le controversie concernenti la concessione del permesso per atti di particolare valore civile si ritiene, invece, da alcuni che l’impugnazione debba avvenire con il rito ordinario. I decreti emessi dalle sezioni specializzate non sono appellabili, ma solo ricorribili per cassazione.

Oggetto del secondo titolo del decreto legge n. 113 sono le disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo (capo I), di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa (capo II) e di occupazioni arbitrarie di immobili (capo III).

(…)

Nell’anno 2018 si sono riversati sulla Corte di cassazione gli effetti della legge di conversione del già menzionato decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, la quale come noto – al fine di accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale – istituì le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea presso i tribunali distrettuali, con competenza a decidere sui provvedimenti amministrativi concernenti la materia con provvedimento non reclamabile e ricorribile solo per cassazione. Tale disposizione ha comportato un improvviso quanto inaspettato aumento dei ricorsi in materia di protezione internazionale, gravando la Corte di 6.026 nuovi iscritti, con una percentuale in aumento del 550 per cento. Tale afflusso, nonostante l’impegno anche organizzativo della Sezione interessata (la Prima civile) per lo smaltimento dei nuovi ricorsi, ha comportato un aumento considerevole della pendenza generale dei ricorsi. La tabella che segue permette di apprezzare meglio le anzidette criticità, in quanto espone i medesimi dati della precedente suddividendoli, però, per materie con l’indicazione del relativo indice di ricambio (ossia del numero dei ricorsi decisi per ogni cento nuovi entrati).

 

Tabella

 

(…)

Su richiesta del Primo presidente è stata effettuata un’analisi particolareggiata per il gruppo di materie riguardanti il fenomeno dell’immigrazione, in aderenza alle nuove competenze assegnate alla corte di cassazione in materia dal decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

(…)

 

 

Testo completo in formato pdf - 928 KB