Decreto 10 aprile 2018, in G.U. n. 154 del 5 luglio 2018 - Disposizioni per i medici extracomunitari.

Ministero dell’interno
Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Circolare N. 400/A/2018/12.214.39 ter, prot. 0105603 del 15 ottobre 2018


 
Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha trasmesso l’unito messaggio con il quale, nel far riferimento al decreto del Ministero della Salute del 10 aprile 2018, ha dato indicazioni alle dipendenti articolazioni ai fini del rilascio di un visto per “STUDIO/FORMAZIONE” in favore di medici extracomunitari che intendano partecipare in Italia ad iniziative di aggiornamento o formazione che comportino anche lo svolgimento di attività cliniche. Il rilascio di tale visto è subordinato al preventivo rilascio dell’autorizzazione temporanea per lo svolgimento dell’attività clinica, da parte del Ministero della Salute, di validità non superiore a due anni, così come prevista dall’articolo 39-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il decreto ministeriale in parola, all’articolo 5, ripete, infine, la norma di carattere generale, in virtù della quale entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, lo straniero interessato deve chiedere...
 
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