Matrimonio fittizio, combinato o forzato e ricongiungimento familiare: orientamenti della Cassazione. Nota a sentenza.

Antonio Cormaci


 
«Se è vero che all’autorità diplomatica è certamente consentita la valutazione nel merito, ai fini del diniego di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, sull’assunto che il matrimonio sia stato contratto al solo scopo di consentire l’ingresso in Italia, ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 9, è tuttavia anche vero che la circostanza non può confondersi con quella dei matrimoni “combinati” grazie alla intermediazione delle famiglie degli sposi. Infatti il carattere essenziale dei matrimoni menzionati al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 9, è lo scopo esclusivo di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello stato: deve trattarsi, perciò, di matrimoni cui sia estraneo il fine, proprio del matrimonio, di porre le basi di un nuovo nucleo familiare, mentre, in presenza di tale fine, la presenza dell’ulteriore finalità dell’ingresso nel territorio dello stato non determina le conseguenze di...
 
(…)
 
Segue nello spazio riservato agli abbonati
 
 
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.