Cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato: iscrizione al CPI, status di disoccupazione e accesso alle politiche attive del lavoro.

Agenzia nazionale politiche attive del lavoro

Comunicazione n. 6202 del 23 maggio 2018


 
Alle Regioni e Province Autonome A seguito di diverse richieste di chiarimento in merito al requisito della “residenza” e alla possibilità per i cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato di accedere ai servizi e  alle misure di politica attiva del lavoro, acquisito il parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue. L’articolo 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2015 prevede la “disponibilità dei servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla  regione o provincia autonoma di riferimento”.  L’articolo  5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, prevede che per il richiedente [protezione internazionale] accolto nei centri o strutture [...] a cui è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale...
 
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