Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante “disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”. Modifiche all’art. 29 del d.lgs 286/98. Indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

Ministero dell’interno
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo
Circolare n. 2805 del 31 luglio 2017


 
Come noto in data 13/04/2017, è stato convertito in legge il decreto indicato in oggetto che all’art. 9 comma 1 b) apporta le seguenti modifiche all’art. 29 del d.lgs 286/98: 1) Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: 2) Al comma 8, le parole : “entro centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro novanta giorni”. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare sarà presentata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e dovrà essere corredata della documentazione prevista dall’art. 29, comma 3 del citato T.U. Immigrazione, relativa ai requisiti richiesti circa il reddito e l’alloggio. La documentazione atta a dimostrare detti requisiti verrà scannerizzata dall’interessato ed inviata allegata alla domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare. Pertanto, a partire dal 17 agosto p.v. sul sistema di inoltro telematico delle istanze (ALI), per i soli moduli di...
 
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