Camera dei deputati. Approvazione in via definitiva della proposta di legge: Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano.

5 luglio 2017


 
(Approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) Disegno di Legge n. 2168-BIntroduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano Art. 1.(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura) 1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti: «Art. 613-bis. - (Tortura). -- Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la...
 
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