L’esecuzione dei provvedimenti di espulsione amministrativa: riflessioni sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 20374 del 15 giugno 2006. Computo dei termini di trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea e Assistenza.
Paolo Pomponio
1° Dirigente della Polizia di Stato
Direttore della 2^ Divisione della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere presso il Ministero dell’Interno - Roma
L’art. 13 del T.U. 286/98, al comma 4, prevede che “…L’espulsione è sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ad eccezione dei casi di cui al comma 5”.
Il legislatore, pertanto, ha previsto come forma tipica di esecuzione di ogni provvedimento di espulsione quella che si attua accompagnando fisicamente lo straniero o verso lo Stato di appartenenza ovvero, qualora ciò non sia possibile, verso lo Stato di provenienza (comma 12).
Il comma 5 dell’art. 13 in questione, tuttavia, prevede una modalità residuale di esecuzione di detti provvedimenti di espulsione, a cui si ricorre solo qualora si tratti di “…straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni, e non ne è stato chiesto il rinnovo”; in tale caso, infatti, il provvedimento contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello...
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