Decisione sulla partecipazione dell’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.
Decisione n. 2/2016 del Consiglio di stabilizzazione e associazione Ue-ex Repubblica Jugoslava di Macedonia del 12 settembre 2016 sulla partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro stabilito dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale [2016/1951]
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA, visto l'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra (1), visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo, si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie […] con decisione da prendere caso per caso». (2) L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») e concorda sulla...
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