Senato. Approvazione, con modifiche, del ddl n. 2217: Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, ora trasmesso alla Camera.

1 agosto 2016


 
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (2217 )   Art. 1. (Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale) 1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 603-bis. - (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della...
 
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