Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Legge 23 marzo 2016, n. 41
(GU n. 70 del 24 marzo 2016)
Vigente al: 25 marzo 2016
(Ndr: la legge introduce nell’art. 380, comma 2, cpp, la lettera “m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale” che rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma3, TUI)
L’introduzione dei nuovi reati negli artt. 380 e 381 cpp
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale,...
(…)
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