Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.
Legge regionale della Regione Puglia n. 19 del 10 luglio 2006.
Bollettino ufficiale n. 87 del 12 luglio 2006
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1 – Finalità
1. La Regione Puglia programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato d'interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia ispira il sistema integrato dei servizi sociali prioritariamente al principio di domiciliarità, in modo da favorire l'integrazione e l'inclusione sociale per costruire comunità...
(…)
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