Regione Emilia-Romagna. Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti.
Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Deliberazione legislativa n. 11 del 14 luglio 2015
Art. 1
Principi e finalità generali
1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi agli articoli 2 e 3 della Costituzione, all'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, ai principi contenuti nella comunicazione della Commissione europea COM(2011) 173 del 5 aprile 2011 “Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”, alla raccomandazione del Consiglio 2013/C 378/01 del 9 dicembre 2013 relativa a misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri e alla Strategia nazionale per l’inclusione di rom, sinti e caminanti, nell’ambito delle proprie competenze:
a) favorisce il superamento di tutte le condizioni che possono determinare esclusione sociale e stigmatizzazione di gruppi e singole persone, con...
(…)
Segue nello spazio riservato agli abbonati
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.