La Corte di Giustizia ha deciso sulla legittimità delle clausole derogatorie della direttiva sul ricongiungimento familiare.
Rosalba de Paolis
Nota alla sentenza 27 giugno 2006 nella causa C-540/03
Il ricongiungimento familiare non è un diritto assoluto, ma può essere limitato da clausole derogatorie che permettano misure nazionali più restrittive. L’esercizio del diritto è oggetto della valutazione degli interessi in gioco, tra i quali le possibilità di integrazione del minore nel paese di origine e nel paese di immigrazione.
È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia (Grande Sezione) il 27 giugno 2006 nella causa C-540/03, avente ad oggetto un ricorso proposto dal Parlamento europeo contro il Consiglio dell’Unione europea per l’annullamento di alcune norme della direttiva sul ricongiungimento familiare (2003/86/CE) (1). Secondo la Corte, le deroghe, che la direttiva concede agli Stati membri, non sono in contrasto con l’esercizio dei diritti fondamentali ed, in particolare, del rispetto della vita familiare e del principio di non discriminazione. In particolare, non violano i principi del diritto comunitario e della CEDU, le deroghe...
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