Il ricongiungimento con il familiare italiano non passa per lo sportello unico.

Circolare del Ministero dell’interno del 30 maggio 2006
(con nota della Redazione)

 
OGGETTO: Ricongiungimenti familiari richiesti da cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani. Sono pervenuti, da parte degli Sportelli unici, numerosi quesiti riguardanti domande di ricongiungimento familiare presentate da cittadini stranieri – coniugati con cittadini italiani – sprovvisti di redditi propri e quindi completamente a carico dei coniugi italiani. Al riguardo si precisa che tali fattispecie non sono regolate dall’art. 29 del D.lvo nr. 286 del 25.7.1998, bensì dal D.P.R. nr. 54 del 18 gennaio 2002, art. 3, comma 3, che stabilisce che “hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno stato membro dell’Unione europea…il soggiorno è altresì riconosciuto, quale sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel paese di provenienza,...
 
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