Decisione sul regime semplificato per il controllo alle frontiere esterne da parte dei Paesi neocomunitari.

Decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006
che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167/1 del 20 giugno 2006

 
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1), considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, gli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1° maggio 2004 sono tenuti da questa data ad assoggettare all’obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (2). (2) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, le...
 
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