Raccomandazione che affronta le conseguenze della privazione del diritto di voto dei cittadini dell’Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione.

Raccomandazione della Commissione del 29 gennaio 2014
Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1 febbraio 2014 L 32/34

 
LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, considerando quanto segue: (1) Il trattato di Lisbona rafforza il ruolo dei cittadini dell’Unione quali attori politici, stabilendo un solido collegamento tra i cittadini, l’esercizio dei loro diritti politici e la vita democratica dell’Unione. L’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) sancisce che il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa e che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. L’articolo 10, paragrafo 2, del TUE, che costituisce un’espressione di tali principi, stabilisce che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello di Unione, nel Parlamento europeo e che gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi...
 
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