Art. 116 c.c. (Matrimonio dello straniero nella Repubblica). Nulla osta al matrimonio. Compiti degli ufficiali dello stato civile. Parere del Consiglio di Stato, n. 04377/13 del 24.10.2013, reso nell’Adunanza della Sez. I del 9.10.2013.
Ministero dell’interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici
Circolare n. 24 del 4 dicembre 2013
Come è noto, l'articolo 116 del codice civile, al primo comma, prevede che lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio. È, inoltre, noto che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 14 del 30 gennaio 2003, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione in oggetto, sollevata in via incidentale in riferimento all'articolo 2 della Costituzione, ha svolto la considerazione, tra le altre, che il nulla osta ivi contemplato è documento che nella maggior parte dei casi non limita bensì facilita l'esercizio della libertà matrimoniale. Alcuni uffici dello stato civile, competenti a ricevere ed esaminare le richieste degli stranieri di pubblicazione di matrimonio ai...
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