Sulla sentenza Gottardo: i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori, cittadini di altri Stati membri.

Raccomandazione n. H1 del 19 giugno 2013 riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori, cittadini di altri Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 settembre 2013 C 279/14

 
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), nell'ambito del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 (2), visto l’articolo 72, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004, nell’ambito del quale essa deve promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri e le loro istituzioni in materia di sicurezza sociale, Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, considerando quanto segue: (1) Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità è una garanzia essenziale per la libertà di circolazione...
 
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