Decorrenza degli effetti della dec. 2008/633/GAI relativa all’accesso al VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati gravi.
Decisione del Consiglio del 22 luglio 2013
che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi
Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 198/45 del 23 luglio 2013
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2008/633/GAI stabilisce che i suoi effetti decorrono dalla data che sarà fissata dal Consiglio dopo che la Commissione avrà comunicato al Consiglio che il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (2), è entrato in vigore ed è applicabile.
(2) Con lettera...
(…)
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