Decisione che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una seconda regione.

Decisione di esecuzione della Commissione del 27 aprile 2012

Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 maggio 2012 n. L 117/9

 
LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione 2010/49/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che determina le prime regioni per l’inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) (2), la seconda regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende Israele, la Giordania, il Libano e la Siria. (2) Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del...
 
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