Art. 14, comma 5 ter D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 580/06.
Nota 16 febbraio 2006 della Procura della Repubblica di Verona
Al ministero dell’interno
Roma
e, p.c.:
alle Questure della Repubblica
Loro sedi
Nr. 01110/2006 DIV.GAB. – MASS. 2.3 (320).
Per opportuna conoscenza si trascrive la nota, nr. 277 U 1.7.4/2006 Segreteria, datata 16 febbraio u.s., qui inviata dal Procuratore della Repubblica di Verona Dr. Guido Papalia:
Oggetto: art. 14, comma 5 ter, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 580/06.
La Corte di Cassazione con la sentenza indicata in oggetto ha escluso la sussistenza di un nuovo reato nei confronti del clandestino che non abbia lasciato il paese dopo l’ordine di espulsione e la condanna. Secondo la Corte, l’ulteriore espulsione dovrebbe avere luogo “in ogni caso” con accompagnamento coattivo alla frontiera. Solo con il rientro nel territorio dello Stato dopo l’effettiva espulsione verrebbe in essere un nuovo reato con obbligo di arresto e di giudizio direttissimo. Questo ufficio condivide pienamente la...
(…)
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