Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.
Circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'asilo del 13 maggio 2011 n. 3666.
Come è noto, già da alcuni anni il sistema delle comunicazioni obbligatorie ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio generale della comunicazione unificata in caso di instaurazione, variazione e cessazione di un rapporto di lavoro e, come tale, si applica anche ai rapporti di lavoro con cittadini non comunitari.
In particolare, l'obbligo previsto dall'art. 22 comma 7 del TU n. 286/98, concernente la necessità di comunicare ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con lo straniero, è assolto con la medesima comunicazione, secondo le modalità stabilite dal D.M. 30 ottobre 2007, mentre, nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere il contratto di soggiorno (mod. q), indicando anche la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e assumendo l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello stesso nel Paese di provenienza.
Tanto...
(…)
Segue nello spazio riservato agli abbonati
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.