Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

Legge 1 marzo 2006, n. 67
Gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006

Testo in vigore dal: 21-3-2006

 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. 2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Art. 2. (Nozione di discriminazione) 1. Il principio di parità di trattamento comporta...
 
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