Procedure d’asilo nell’Unione europea: 9 Paesi a confronto.

Simonetta Sonnino, Sergio Carciotto
 
AUSTRIA Procedura accelerata Si tratta di una procedura per determinare l’ammissibilità sul territorio nazionale, in base ai criteri della convenzione di Dublino e del “paese terzo sicuro”, nei casi in cui i richiedenti presentino la domanda di asilo al confine di Stato, e di una procedura per individuare le domande manifestamente infondate L’Ufficio Federale per l’Asilo entro 20 giorni decide in merito all’ammissibilità del richiedente asilo, il quale durante questo periodo è trattenuto nel Centro di prima accoglienza In caso di esito negativo (inammissibilità) il richiedente può, entro dieci giorni e qualora disponga di nuove informazioni, presentare ricorso presso la Commissione Federale d’Appello per l’Asilo, la quale decide entro dieci giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Commissione può confermare o respingere la decisione di prima istanza Una volta che l’Ufficio Federale per l’Asilo ha raggiunto...
 
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