Decisione relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia.

Decisione del Consiglio dell'8 novembre 2010 (2010/687/UE)
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 294/9 del 12 novembre 2010

 
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 27 novembre 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Georgia in vista di un accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia (in prosieguo l’«accordo») è stato siglato il 19 ottobre 2010. (2) È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione. (3) A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato...
 
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