La Corte di Giustizia delle CE precisa, per la prima volta, i legami tra la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e la libera circolazione delle persone.

Comunicato stampa della Corte n. 7/06 del 31 gennaio 2006
relativo alla sentenza nella causa C-503/03 Commissione delle Comunità europee / Regno di Spagna.

 
Nel caso dei cittadini di uno Stato terzo, coniugi di cittadini di uno Stato membro, segnalati nel sistema d'informazione Schengen ai fini della non ammissione, uno Stato membro, prima di rifiutare loro l'ingresso nello spazio Schengen, deve verificare se la presenza di tali persone costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. Quando un cittadino di uno Stato membro si sposta all'interno della Comunità al fine di esercitare i diritti ad esso attribuiti dal Trattato CE, il coniuge cittadino di uno Stato terzo beneficia, in larga misura, dei regolamenti e delle direttive relativi alla libera circolazione delle persone. Se gli Stati membri possono esigere che tale coniuge disponga di un visto d'ingresso, essi devono tuttavia accordargli ogni opportunità per ottenere il visto. Una direttiva del 1964 (1) permette inoltre agli Stati membri di vietare a cittadini degli altri Stati membri o ai loro coniugi cittadini di uno...
 
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